Il Comune di Calitri rende noto che, con Ordinanza Sindacale n. 6 del 15 giugno 2026, sono state adottate le misure di prevenzione del rischio incendi boschivi in vista del periodo di grave pericolosità dichiarato per l’anno 2026.
Il provvedimento richiama lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania, valido dal 15 giugno al 30 settembre 2026, salvo eventuale proroga.
In particolare, il Comune ricorda alla cittadinanza il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, il divieto di abbruciamento di stoppie ed erbe infestanti, nonché il divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a 100 metri da essi.
Sono inoltre vietate tutte le attività che possano provocare inneschi o favorire la propagazione delle fiamme, tra cui l’uso di apparecchi che producano faville o brace, il lancio di fuochi d’artificio, razzi, lanterne volanti e altri articoli pirotecnici nelle aree boscate e nelle zone limitrofe.
L’ordinanza dispone anche specifici obblighi per proprietari, affittuari e conduttori di terreni incolti, aree agricole, campi coltivati, strutture ricettive, aree di interfaccia urbano-rurale e soggetti gestori di infrastrutture e servizi. In particolare, dovranno essere garantite la pulizia delle aree, la rimozione di erba secca, rovi, residui vegetali e materiali infiammabili, nonché la realizzazione di fasce protettive o precese di almeno 5 metri ove previsto.
Il Comune sottolinea che tali misure hanno l’obiettivo di prevenire incendi, tutelare il patrimonio boschivo e salvaguardare la pubblica incolumità.
La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza sarà affidata agli organi di polizia competenti, alla Polizia Locale e agli enti territoriali preposti.
Il mancato rispetto dei divieti e degli obblighi comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, comprese eventuali sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.
Per le violazioni non diversamente sanzionate è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto in allegato.